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BIODIVERSITA, LIPU: LA CORTE COSTITUZIONALE RESPINGE I RICORSI DI VENETO E
LOMBARDIA E CONFERMA LA POTESTA ESCLUSIVA DELLA TUTELA STATALE
SULLA RETE NATURA 2000.
LAMBIENTE E UN BENE PRIMARIO E ASSOLUTO CUI VA GARANTITO
UN ELEVATO E INDEROGABILE LIVELLO DI TUTELA.
<<Ormai indifferibili gli atti regionali con le misure di protezione della
Rete>>
21 APR 2008
<<Una sentenza netta, da accogliere con grande soddisfazione perché conferma
solennemente la potestà statale in materia di ambiente, conservazione della
biodiversità e in particolare Rete Natura 2000, e dà lultima scossa
necessaria allattuazione territoriale delle direttive comunitarie Uccelli e
Habitat>>.
E quanto dichiara la LIPU-BirdLife Italia allindomani della sentenza n.104
della Corte Costituzionale che ha respinto come non fondati e illegittimi i
ricorsi delle regioni Veneto e Lombardia contro la legge (art. 1 comma 1226
della legge finanziaria 2007) che assegna allo Stato, e in particolare al
Ministero dellAmbiente, il potere di dettare alle regioni le misure minime
di tutela per i siti della Rete Natura 2000.
La competenza a tutelare lambiente e lecosistema nella sua interezza,
recita la sentenza della Corte, è stata affidata in via esclusiva allo
Stato dallart. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione e si
riferisce a quella parte di biosfera che riguarda lintero territorio
nazionale. Dunque, in base alla Costituzione, spetta allo Stato
disciplinare lambiente come unentità organica, attraverso norme di
tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate
come parte del tutto. E gli spetta farlo con una disciplina unitaria e
complessiva che garantisca un elevato livello di tutela, come tale
inderogabile dalle altre discipline di settore.
La disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, dichiara
ancora la Corte, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su
quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di
competenza propria, che riguarda lutilizzazione dellambiente, e quindi,
altri interessi, e così a funzionare come un limite alla disciplina che le
Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza,
salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata.
<<La Corte Costituzionale dichiara con chiarezza commenta Claudio Celada,
Direttore Conservazione della Natura LIPU BirdLife Italia - che la
definizione dei livelli minimi di tutela della natura e dellambiente
rientra nellambito dellesclusiva competenza dello Stato, legittimando il
decreto del Ministro dellAmbiente che detta i livelli minimi di protezione
della natura cui il Veneto, la Lombardia e tutte le Regioni italiane devono
adeguarsi.
<<E di grande rilievo - prosegue Celada - che la Corte ribadisca come
lambiente e la natura siano beni primari e assoluti, cui va garantito un
livello di tutela unitario, complessivo, elevato e inderogabile. Sono
dichiarazioni che confermano pienamente gli indirizzi europei e colgono il
problema alla sostanza troppo spesso la conservazione della naturaè sacrificata ad altro, cosa che, in epoca di crisi della biodiversità mondiale, non è più sostenibile>>.
<<Nella medesima sentenza osserva infine Celada - la Corte ha anche
dichiarato che, in considerazione dei rispettivi statuti, le Province
autonome di Trento e Bolzano possono dare diretta attuazione delle direttive
comunitarie, il che sembra contraddire alcuni passaggi della stessa sentenza
e comunque far prevalere lo status di parchi, a Trento e a Bolzano, dei
siti comunitari>>.
Da Bruxelles, Giorgia Gaibani, responsabile IBA e Rete Natura 2000
LIPU-BirdLife Italia, afferma che <<dopo larticolo 1.126 della legge
finanziaria 2007, il decreto del Ministero dellAmbiente e le importanti
decisioni della Conferenza Stato-Regioni, la sentenza della Corte giunge a
compimento di un percorso che non lascia più adito a incertezze e rende
ormai indifferibili gli atti regionali con le misure di conservazione di
Rete Natura 2000, in recepimento del decreto Pecoraro>>.
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